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Scuola, social, danni: fin dove rispondono i genitori per i figli minorenni

Che cosa rischia oggi un genitore se il figlio minorenne commette un reato? Non solo il risarcimento del danno. L’ordinamento già prevede una responsabilità civile dei genitori o del tutore per i danni causati dal minore convivente e, dopo il decreto Sicurezza del 24 febbraio 2026, anche sanzioni amministrative in alcune ipotesi specifiche. Più controverso è invece il riferimento, evocato da Matteo Salvini, a un intervento “anche penalmente” nei confronti della famiglia.

Il tema si complica quando l’autore del fatto ha meno di 14 anni. In questo caso il minore non è imputabile, ma il fatto può comunque attivare il circuito della giustizia minorile, avere conseguenze sul piano del risarcimento e, in casi delimitati dalla legge, anche su quello amministrativo per chi esercita la responsabilità genitoriale.

È su questo assetto che si innesta l’annuncio del vicepremier e leader della Lega. “C’è un’idea di chiedere conto alle famiglie, anche economicamente, se compiono i crimini i 13enni”, ha detto Salvini, collegando la proposta non solo a scuola e manifestazioni, ma anche a smartphone, password e accesso ai social. La linea politica è chiara: se il figlio “fa casino”, devono risponderne mamma e papà. Il punto è capire che cosa questo significhi, giuridicamente, rispetto a norme che in parte esistono già.

Che cosa succede oggi se un figlio minorenne commette un reato

Il primo dato è che sotto i 14 anni non c’è imputabilità penale. Se il giudice accerta che il minore, al momento del fatto, non aveva compiuto 14 anni, non può affermarne la responsabilità penale. Questo, però, non rende il fatto irrilevante: il procedimento minorile può comunque accertare l’episodio e, se ne ricorrono i presupposti, possono essere applicate misure di sicurezza.

Su un altro piano opera la responsabilità civile della famiglia. Se dal comportamento del minore deriva un danno patrimoniale o non patrimoniale, la vittima può agire anche nei confronti dei genitori o del tutore. È il livello più tradizionale della responsabilizzazione familiare: non una pena, ma l’obbligo di rispondere economicamente del danno causato dal figlio minore convivente.

A questo, negli ultimi mesi, si è aggiunto un livello ulteriore. Il Il decreto Sicurezza (dl 24 febbraio 2026, n. 23) ha introdotto, in alcune fattispecie specifiche, una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore. Una delle ipotesi riguarda i reati in materia di porto di armi o di strumenti atti ad offendere commessi da minori di 18 anni; un’altra è collegata ai reati commessi dal minore dopo l’ammonimento previsto dal decreto Caivano. In entrambi i casi non si tratta di una pena, ma di una sanzione amministrativa prevista dalla legge.

Il punto che Salvini aggiunge

La novità evocata dal leader della Lega non è dunque il piano economico, che già esiste. Il passaggio davvero problematico è il richiamo a un intervento “anche penalmente” nei confronti dei genitori.

Per il penalista Roberto Zannotti, professore di Diritto penale all’Università Lumsa di Roma, questo è il punto che non regge. “Non si possono punire i genitori per fatti dei figli. Nel nostro ordinamento la responsabilità penale è personale: io posso rispondere di un fatto che ho commesso io, non di un fatto commesso da altri”, spiega a Demografica.

Per Zannotti, una responsabilità penale dei genitori per il fatto commesso dal figlio, presa alla lettera, “non è possibile, non è ipotizzabile”. Il nodo, osserva, non è politico ma di struttura del sistema: nel diritto penale non si può trasferire automaticamente su un altro soggetto la responsabilità per un fatto altrui.

Per questo, nella lettura del professore, il riferimento a un intervento “penale” sembra più una formula da intervista che una proposta già traducibile in norma. Diverso è invece il discorso sulle responsabilità civili o amministrative, che il legislatore può ampliare entro limiti più chiari.

Abbassare l’età dell’imputabilità?

Per Zannotti, c’è semmai un altro tema da mettere a fuoco. Se davvero si volesse irrigidire il sistema rispetto ai reati commessi da ragazzi molto giovani, il nodo tecnico non sarebbe punire i genitori per il fatto del figlio, ma discutere dell’età dell’imputabilità, oggi fissata a 14 anni.

È un’ipotesi che riaffiora periodicamente nel dibattito pubblico, soprattutto dopo casi di cronaca che coinvolgono minori molto giovani. Del resto, in Europa non esiste una soglia uniforme: secondo l’Agenzia Ue per i diritti fondamentali, l’età minima di responsabilità penale negli Stati membri varia da 10 a 17 anni, mentre la soglia più frequente è proprio 14 anni. In alcuni ordinamenti è più bassa che in Italia: nei Paesi Bassi è fissata a 12 anni, in Irlanda la soglia generale è 12, in Francia i 13 anni segnano uno snodo importante del sistema minorile, mentre in Inghilterra e Galles la responsabilità penale scatta già a 10 anni.

Zannotti però la respinge senza esitazioni: “No, assolutamente no”. A suo giudizio, il rischio è continuare a usare il diritto penale come risposta simbolica a problemi che nascono prima, e altrove: nella famiglia, nella scuola, nella prevenzione.

“Il penale arriva a cose fatte”, osserva il professore. È una linea critica che vale anche per il richiamo di Salvini a smartphone, password e social: il tema della vigilanza familiare esiste, ma trasformarlo in responsabilità penale è un passaggio molto più difficile che invocare genericamente una stretta sui genitori.

Dove finisce il proclama e dove comincia la norma

Il quadro, allora, è questo. Oggi la famiglia può già essere chiamata a rispondere economicamente dei danni causati dal minore e, in alcune ipotesi specifiche, può essere colpita da una sanzione amministrativa. Se il ragazzo ha meno di 14 anni, il fatto può comunque attivare il circuito della giustizia minorile. Ma una responsabilità penale dei genitori per il reato commesso dal figlio, per come è stata evocata finora, non trova spazio nell’impianto attuale.
È su questo passaggio che si concentra il nodo giuridico della proposta. Perché tra far rispondere mamma e papà sul piano civile o amministrativo e punirli penalmente per il fatto del figlio passa una differenza che, per i penalisti, non è solo tecnica ma attiene ai principi stessi del sistema.

Famiglia

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

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